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Le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e alla
integrazione sociale dei cittadini, attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b)
lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,
commerciali o di servizi finalizzati allinserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
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Si
applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con
la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano.
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La
denominazione sociale, comunque formata, deve contenere lindicazione
di cooperativa sociale.
Art. 2.
Soci volontari.
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti
delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci
volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del
libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà
del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi
e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,
ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
determina l'importo della retribuzione da assumere a base del
calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto
il rimborso elle spese effettivamente sostenute e documentate,
sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale
per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti
stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei
soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare
e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori
professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non oncorrono alla determinazione dei costi
di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione
dei commi 3 e 4.
Art. 3.
Obblighi e divieti.
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative
ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere
di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione
cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo
13
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6,
comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la
cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma
1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno
una volta all'anno.
Art. 4.
Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli
ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre
1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa
e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie
della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata
deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5.
Convenzioni.
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società
di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono
le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
ovvero con analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità
europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma
1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative
sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede
negli altri Stati membri della Comunità europea debbono
essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti
per l'iscrizione a tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma
3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso
dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti
e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai
sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi
che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità
regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari
o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli
economici, nonché le società di capitali a partecipazione
pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere
possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo
di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate
di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di
specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La
verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti,
da condursi in base alla presente legge, non può intervenire
nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione
dell'appalto.
Art. 6.
Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
1. Omissis.
Art. 7.
Regime tributario.
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore
delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto
delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della
stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi
ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. Omissis.
Art. 8.
Consorzi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
ai consorzi costituiti come società cooperative aventi
la base sociale formata in misura non inferiore al settanta
per cento da cooperative sociali.
Art. 9.
Normativa regionale.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine
istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le modalità di raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari,
nonché con le attività di formazione professionale
e di sviluppo
della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra
le
cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti
di
professionalità degli operatori e l'applicazione delle
norme
contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione,
al
sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri
derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti
a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni
medesime.
Art. 10.
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti
attività di assistenza e di consulenza.
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge
non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939,
n.
1815.
Art. 11.
Partecipazione delle persone giuridiche.
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali
persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto
il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali
cooperative.
Art. 12.
Disciplina transitoria.
1. Le cooperative sociali già costituite alla data di
entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro
due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi
alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice
civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza
dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.